Nel caso di specie, il Sindaco di un Comune, dopo aver precisato che l'ente ha approvato il riaccertamento straordinario dei residui prima della delibera di approvazione del bilancio di previsione 2015, ha chiesto di sapere se la delibera del rientro dal disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui possa essere adottata in esercizio provvisorio.
La Sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 86/2015, ha rilevato, innanzitutto, che, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del D.Lgs. n. 118/2011, il riaccertamento straordinario dei residui è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio. Il predetto comma 9 prevede espressamente che: "Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni".
Alla luce del disposto del citato comma 9, secondo cui il riaccertamento straordinario può precedere o seguire l'approvazione del bilancio di previsione, i giudici contabili hanno sostenuto che anche la delibera del rientro dal disavanzo può essere adottata in esercizio provvisorio, prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2015.
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